Associazione
Dal 1912 l’Associazione Stampa Estera offre ai corrispondenti soci, un luogo dove lavorare, scoprire storie, scambiarsi contatti, incontrare le personalità che fanno notizia e socializzare con colleghi italiani e stranieri.
In più di un secolo di storia, la Stampa Estera ha contribuito a raccontare l’Italia nel mondo o come ha detto l’ex Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa presso la nostra sede: “Siete gli occhi e le orecchie del resto del mondo sull’Italia, quindi, il vostro ruolo è fondamentale.”
Attraverso degli incontri che organizziamo ogni settimana con personalità del mondo politico, economico, culturale e sociale del paese da oltre un secolo raccontiamo l’Italia al mondo. Inoltre, con gli eventi organizzati dal Gruppo del Gusto e dal Globo D’Oro, facciamo scoprire ai corrispondenti il mondo enogastronomico e dell’agroalimentare Agroalimentare Belpaese e il cinema italiano contemporaneo.
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Roma e Milano
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Capo I
Costituzione e scopi dell’associazione
Art. 1 — È costituita, con sede in Roma, una Associazione di corrispondenti di organi di informazione esteri, denominata «Associazione della Stampa Estera in Italia». L’Associazione non ha finalità di lucro.
Art. 2 — L’Associazione promuove rapporti di solidarietà tra i soci per garantirne l’indipendenza e facilitare la loro attività. Essa si propone, altresì, di stabilire e di mantenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni consorelle in Italia ed all’estero.
Art. 3 — Possono essere costituite Sezioni dell’Associazione in altre ciftà d’Italia con competenza interregionale. La costituzione di Sezioni e i loro regolamenti dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, previo parere della Commissione Fiduciaria, e ratificati dall’Assemblea nei 6 mesi successivi. I regolamenti delle Sezioni non potranno essere in contrasto con il presente Statuto.
Art. 4 — È costituita la Sezione Alta Italia con sede in Milano.
Capo II
I soci
Art. 5 — L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
- Professionisti
- Pubblicisti
- Onorari
- Aderenti
Ai soci non possono essere affidati incarichi o contratti retribuiti dall’Associazione della Stampa Estera. Parimenti, non possono essere affidati incarichi associativi o contratti retribuiti a coloro che, per il loro rapporto di convivenza, parentela o affinità con un Socio, si trovino in una posizione di potenziale conflitto di interessi.
I componenti degli Organi dell’Associazione svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).
Art. 6 — Soci professionisti possono essere i giornalisti retribuiti e accreditati, che abitino in Italia ed esercitino in via prevalente una delle seguenti attività professionali:
- corrispondenti e video- e fotogiornalisti, dipendenti o collaboratori free-lance, di quotidiani e di periodici di informazione, di agenzie di stampa e di servizi giornalistici di radio, televisione con sedi all’estero;
- direttori e redattori di nazionalità straniera, di testate pubblicate e registrate in Italia in lingua
- In caso di più di una cittadinanza, all’atto dell’iscrizione il socio deve dichiarare la cittadinanza per la quale desidera essere iscritto.
Art. 7 — Soci pubblicisti possono essere i collaboratori, retribuiti e accreditati, degli organi di informazione di cui al precedente Articolo 6 che non abbiano tutti i requisiti necessari per essere ammessi quali soci professionisti. Essi non possono svolgere contemporaneamente attività in conflitto con l’attività di giornalista.
Art. 8 — Soci onorari possono essere coloro che per il prestigio di cui godono o per i meriti che abbiano acquisito siano nominati tali dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere della Commissione Fiduciaria.
Art. 9 — Possono essere ammessi come soci aderenti gli addetti stampa o culturali delle Ambasciate o Legazioni accreditate presso il Governo Italiano; gli scrittori ed editori letterari di nazionalità estera residenti in Italia; i collaboratori di uffici stampa; gli addetti stampa delle organizzazioni straniere o internazionali in Italia e quanti, per le loro funzioni, collaborino con la stampa estera.
Art. 10 — L’ammissione all’Associazione non costituisce diritto. Pertanto le candidature possono essere respinte dal Consiglio Direttivo senza obbligo di darne motivazione.
L’appartenenza all’Associazione cessa quando vengano a mancare le condizioni previste per l’ammissione – salvo i casi di cui al successivo art. 13 -, oppure, quando un socio manchi di adempiere ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, o per dimissioni. Il socio può essere escluso per gravi motivi.
Le norme relative all’ammissione, cessazione, sospensione ed esclusione sono fissate dal Regolamento.
Art. 11 — II diritto di voto in Assemblea è riservato ai soli soci professionisti e pubblicisti. I soci onorari possono assistere all’Assemblea col diritto di intervento. I soci aderenti possono assistere, ma senza diritto di intervento. I soci professionisti e pubblicisti hanno priorità di accesso alle eventuali agevolazioni concesse tramite l’Associazione.
Art. 12 — I soci di tutte le categorie non possono appartenere ad organizzazioni i cui scopi siano in contrasto con gli interessi e gli scopi dell’Associazione.
Art. 13 — II socio che cessi, anche temporaneamente, di esercitare l’attività giornalistica e che non ne svolga altra incompatibile, può continuare a fare parte dell’Associazione per un altro anno se vi appartiene da almeno 3 anni, per 2 anni se vi appartiene da almeno 5, e senza limite di tempo se vi appartiene da almeno 20 anni. Il socio che si trovi nelle predette condizioni è partecipe di tutti i diritti e doveri della propria categoria salvo l’eleggibilità a membro degli organi di cui al successivo art. 17, lettere
- b) Consiglio Direttivo,
- d) Commissione Fiduciaria
Può fare parte della Commissione Credenziali, del Collegio dei Sindaci, di Comitati e Gruppi che non richiedano la partecipazione ad organi elettivi, eccezion fatta per la Commissione Credenziali e il Collegio dei Sindaci.
Art. 14 — I soci sono tenuti a conformarsi nei rapporti reciproci associativi e professionali ai principi della lealtà e della correttezza.
Art. 15 — Ogni socio è tenuto a notificare per iscritto al Consiglio Direftivoqualsiasimutamentoavvenutonellasuasituazioneprofessionale, come definita dall’art. 6, nonché nei dati riportati nell’annuario e nel sito web dell’Associazione.
Art. 16 — La quota di ammissione, le quote sociali ed altri contributi da versarsi da parte dei soci vengono decisi dall’Assemblea Generale. I soci onorari sono esentati da qualsiasi quota o contributo.
Capo III
Gli organi dell’Associazione
Art. 17 — Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci
- la Commissione fiduciaria
- la Commissione
Art. 17bis —Per l’Assemblea Generale è ammessa la votazione a distanza.
Le riunioni degli organi di cui all’art. 17 b, c, d, e, possono svolgersi:
- nella sede dell’Associazione alla presenza degli aventi diritto;
- in modalità mista, con facoltà per i partecipanti di intervenire in presenza o con tutte le modalità
Colui che procede alla convocazione stabilirà, di volta in volta, le modalità di partecipazione alla riunione.
Capo IV
L’Assemblea Generale
Art. 18 — L’Assemblea Generale è la riunione dei soci debitamente convocata; essa può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da chi viene designato dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio – o videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell’Assemblea Generale, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell’Assemblea Generale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano utilizzati strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del voto.
Art. 19 — L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata due volte all’anno, nel mese di febbraio e nel mese di ottobre.
Nella convocazione verranno indicate le modalità di svolgimento dell’Assemblea deliberate dal Consiglio Direttivo o, comunque, dal soggetto che procede alla convocazione.
Art. 20 — Nella sua sessione di febbraio, l’Assemblea Generale ordinaria discute e delibera sulle relazioni riguardanti l’attività sociale, la gestione e la situazione finanziaria, elegge i membri della Commissione di Scrutinio di cui ai successivi art. 33, capoverso 3, e art. 39. Essa inoltre approva il bilancio preventivo per l’anno solare in corso e delibera sulle altre questioni iscritte all’ordine del giorno e su quelle inserite, nel corso della riunione stessa, fra le «Varie ed eventuali».
Art. 21 — Nella sua sessione di ottobre, l’Assemblea Generale ordinaria si riunisce per sentire la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività sociale svolta nel semestre precedente, per eleggere i membri della Commissione Fiduciaria, ai sensi dell’Art. 36, per eleggere i membri della Commissione Credenziali, e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno o su quelle inserite, nel corso della riunione stessa, fra le “Varie ed eventuali”.
Art. 22 — L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta della Commissione Fiduciaria, o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci professionisti e pubblicisti, compresi quelli della Sezione Alta Italia, oppure per delibera di una Assemblea Generale ordinaria, presa a maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto di voto.
Il Presidente deve convocare l’Assemblea entro 15 giorni, e per una data non oltre ai 45 giorni, dalla decisione del Consiglio Direttivo o dal ricevimento della richiesta. Nel caso contrario, la convocazione viene fatta dal Presidente della Commissione Fiduciaria.
L’Assemblea Generale Straordinaria può deliberare esclusivamente sugli argomenti per i quali è stata convocata.
Art. 23 — L’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione se partecipa almeno la metà complessiva dei soci professionisti e pubblicisti aventi diritto di voto, non calcolando i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea Generale Straordinaria in seconda convocazione è valida se partecipa almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.
Art. 24 — L’Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei soci professionisti e pubblicisti partecipanti salvo le votazioni sulle proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento per le quali occorre il voto favorevole di due terzi di tutti i partecipanti, compresi quelli della Sezione Alta Italia. A parità di voti decide il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 25 — Le operazioni di voto nel corso delle Assemblee sono presiedute da tre scrutatori, ovvero soci professionisti e pubblicisti di nazionalità diversa, nominati dall’Assemblea Generale all’inizio della seduta.
I tre scrutatori forniti di un elenco aggiornato degli aventi diritto di voto, entrano in funzione non appena nominati e cessano dall’incarico al termine dei lavori dell’Assemblea.
Art. 26 — I verbali delle Assemblee Generali devono essere tenuti a disposizione dei soci ed affissi, in estratto, all’albo entro dieci giorni lavorativi dalla fine della seduta. In presenza di dati sensibili nei verbali, il Consiglio Direttivo decide se ometterli nella versione nell’albo, mantenendoli sempre disponibili nella versione integrale solo in Segreteria. La procedura nei casi di contestazione del verbale è stabilita dal Regolamento.
L’albo è una lavagna presente in sede, in un’area accessibile ai soci. L’albo può essere tenuto anche in forma elettronica e reso consultabile nell’area riservata ai soci del sito web dell’Associazione.
Capo V
Il Consiglio Direttivo
Art. 27 — L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo conformemente allo Statuto e Regolamento.
Il Consiglio Direttivo attua le delibere della Assemblea Generale, sovrintende alle attività dell’Associazione, provvede a quanto occorra per il raggiungimento dei fini della medesima, tutela la libera esplicazione dell’attività professionale dei soci e interviene immediatamente presso chi di competenza ogni qualvolta tale attività venga ingiustamente ostacolata o impedita dall’esterno. Quando eventuali ostacoli, impedimenti o censure provengano dall’interno, sarà la Commissione Fiduciaria a garantire la libertà delle attività professionali.
Il Consiglio Direttivo è composto da 13 membri, di cui 11 soci professionisti ed un socio pubblicista eletti direttamente, oltre ad un rappresentante delegato dalla Sezione Alta Italia, tutti appartenenti alla Associazione da almeno 2 anni.
Art. 28 — Le cariche di:
- Presidente
- due Vice Presidenti
- Segretario
- Vice Segretario
- Tesoriere
vengono attribuite a membri del Consiglio Direttivo, soci professionisti di cittadinanza straniera, secondo le norme del Regolamento. Il rappresentante della Sezione Alta Italia non può rivestire le suddette cariche.
Art. 29 — Non possono essere eletti al Consiglio Direttivo più di due soci professionisti della stessa nazionalità.
Art. 30 — I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un anno. Essi potranno esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere membri del Consiglio Direttivo nei dodici mesi successivi.
Art. 31 — II Presidente ha la rappresentanza della Associazione in giudizio e verso terzi congiuntamente al Tesoriere; in sua assenza lo sostituisce uno dei Vice Presidenti.
Il Segretario esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza ordinaria.
Art. 32 — II Consiglio Direttivo è coadiuvato da Comitati incaricati di svolgere specifiche attività nella vita associativa. Esso ha la facoltà di affidare particolari incarichi anche a singoli soci.
Art. 33 — Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono immediatamente dopo la chiusura dei lavori della sessione di febbraio dell’Assemblea Generale Ordinaria, oppure di quella Straordinaria prevista all’articolo 35/m. Esse sono predisposte dal Comitato per le Candidature e affidate alla Commissione di Scrutinio.
Il Comitato per le Candidature, nominato dalla Commissione Fiduciaria, è composto da 6 membri, professionisti e pubblicisti, di diversa nazionalità appartenenti da almeno 2 anni all’Associazione.
La Commissione di Scrutinio, eletta dall’Assemblea Generale, è composta da 5 membri ed un supplente, soci professionisti e pubblicisti da almeno 3 anni. Essa entra in funzione immediatamente dopo la fine dei lavori dell’Assemblea Generale.
Non possono far parte del Comitato per le Candidature e della Commissione di Scrutinio i membri del Consiglio Direttivo che si siano candidati per le elezioni in corso e quelli della Commissione Fiduciaria.
Il Comitato Candidature e la Commissione Scrutinio sono presieduti dai rispettivi soci professionisti più anziani per appartenenza all’Associazione. Essi rimangono in carica fino alla proclamazione degli eletti.
Capo VI
Il Collegio dei Sindaci
Art. 34 — II Collegio dei Sindaci provvede al controllo, secondo le modalità dell’organismo, dell’amministrazione finanziaria dell’Associazione e redige annualmente la sua relazione per l’Assemblea Generale, da allegare al bilancio. Tale relazione dovrà essere resa nota ai soci mediante affissione all’albo almeno 7 giorni prima della data fissata per la sessione di febbraio dell’Assemblea Generale ordinaria.
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri di diversa nazionalità e appartenenti all’Associazione da almeno 3 anni, eletti nello stesso tempo e con le stesse modalità stabilite per le elezioni del Consiglio Direttivo. Presidente del Collegio è il socio eletto con la maggioranza dei voti. In caso di parità, si nomina il socio con maggior anzianità d’iscrizione. Essi durano in carica un anno e possono esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere Sindaci nei dodici mesi successivi. I posti resisi vacanti nel Collegio dei Sindaci durante l’anno saranno coperti dai candidati non eletti nel corso dell’ultima elezione nell’ordine
decrescente dei voti ricevuti.
I subentrati rimangono in carica fino alle prossime elezioni, ma tale periodo non va contato agli effetti della rieleggibilità.
Capo VII
La Commissione Fiduciaria
La Commissione Fiduciaria, organo di mediazione dell’Associazione:
- interpreta lo Statuto ed il Regolamento;
- definisce i rapporti e le eventuali controversie tra Sede Centrale e Sezioni;
- delibera in un massimo di 30 giorni lavorativi sugli eventuali reclami proposti dai soci in merito alle candidature, votazioni e verbali delle assemblee;
- decide sulla concordanza statutaria dei deliberati e procedure degli organi dell’Associazione e sull’operato delle Commissioni e dei Comitati;
- decide sui contrasti sorti tra i diversi organi dell’Associazione e tra questi ed i singoli soci;
- delibera su eventuali controversie di carattere professionale tra i soci e su ogni questione coinvolgente la lealtà e correttezza reciproca, su richiesta di almeno una tra le parti interessate;
- esprime il proprio parere sulle nomine a soci onorari prima che esse vengano presentate all’Assemblea Generale;
- delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione e di sospensione;
- nomina i membri del Comitato per le Candidature
- esprime il proprio parere su tutti i casi sottoposti al suo giudizio dal Consiglio Direttivo;
- esamina preventivamente le proposte di modifica allo Statuto e Regolamento, che ad essa saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Straordinaria a tal fine convocata e presenta a questa le proprie relazioni in merito;
- approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento deliberate dall’Assemblea Straordinaria entro 15 giorni dalla stessa, o le rinvia unitamente ad una relazione ed eventuali proposte di correzioni a nuova Assemblea Straordinaria da convocare entro e non oltre 1 mese. Qualora quest’ultima confermi le modifiche originali queste diventano
- convoca direttamente l’Assemblea Generale Straordinaria in caso che si producano contemporaneamente assenze di più di 5 membri del Consiglio Direttivo. In tal caso l’Assemblea viene presieduta dal Presidente della Commissione Fiduciaria o da un membro designato dalla Commissione
Art.36— La Commissione Fiduciaria è composta dai soci professionisti ex-Presidenti dell’Associazione e da 7 membri eletti annualmente e un esponente della Sezione Alta Italia. A tutti i componenti eletti si applica il limite di due mandati consecutivi. Non più di 2 possono appartenere ad una stessa nazionalità. Sono eletti con voto segreto seguendo le stesse modalità vigenti per i membri del Consiglio Direttivo, le buste numerate saranno contate alla fine dell’Assemblea Generale Ordinaria nella sua sessione di ottobre. Per candidarsi alla Commissione Fiduciaria i soci devono avere almeno 4 anni di appartenenza all’Associazione.
Art. 37 — Entro i tre giorni dall’elezione di cui al precedente articolo, la Commissione Fiduciaria si riunisce, convocata dal suo componente più anziano per appartenenza all’Associazione, per aggiornare l’elenco dei suoi membri e per procedere all’elezione del suo Presidente, di nazionalità estera, e dei suoi Vice Presidenti. I soci ne saranno informati mediante l’affissione all’albo o con comunicazione di posta elettronica.
Art. 38 — La Commissione Fiduciaria può essere convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o, collettivamente, da cinque dei suoi componenti. La presenza della metà più uno dei suoi membri è necessaria perché essa possa deliberare.
Essa delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Capo VIII
La Commissione Credenziali
Art. 39 — La Commissione Credenziali è composta da 5 membri, eletti con voto segreto seguendo le stesse modalità vigenti per l’elezione dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, le buste numerate verranno contate alla fine dell’Assemblea Generale ordinaria nella sua sessione di ottobre. I membri della Commissione Credenziali, soci professionisti di diversa nazionalità, appartenenti all’Associazione da almeno 3 anni, sono eletti per un anno. Possono essere rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere membri della Commissione Credenziali nei dodici mesi successivi. Presidente della Commissione è di diritto il membro eletto con il maggior numero di voti; a parità di voti il più anziano per appartenenza all’Associazione.
I membri della Commissione Credenziali che dovessero rinunciare verranno sostituiti dal successivo candidato non eletto che abbia il maggior numero di voti. Se si presentasse la situazione di non avere altri candidati non eletti, si convocherà una nuova elezione per eleggere solo il numero mancante.
Art. 40 — La Commissione Credenziali esamina le domande di ammissione, riammissione e cambio di categoria e, attraverso controlli e periodiche revisioni, accerta la permanenza dei requisiti dei soci. Su tali questioni presenta al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni scritte e motivate.
La Commissione verifica la situazione lavorativa di tutti i candidati al Consiglio Direttivo, Segretario e Presidente ogni qualvolta decidessero di candidarsi, anche in periodi consecutivi.
La Commissione Credenziali esegue a revisioni periodiche delle credenziali di tutti i soci almeno ogni quattro anni e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Capo IX
Gestione finanziaria
Art. 41 — II Fondo Comune ed i Fondi Speciali sono amministrati dal Tesoriere secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Il Fondo comune è costituito dai beni dell’Associazione ed è alimentato dalle quote dei soci, da contributi dei terzi, da donazioni e lasciti.
I Fondi Speciali sono costituiti ed alimentati da introiti destinati a scopi particolari dalla loro fonte o secondo le norme dello Statuto o del Regolamento.
Coloro che per qualsiasi motivo cessino di appartenere all’Associazione, o ne sono esclusi, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.
Capo X
Regolamento
Art. 42 — Quanto non previsto dallo Statuto può essere stabilito dal Regolamento, le cui disposizioni, in tal caso, sono vincolanti al pari di quelle dello Statuto.
Capo XI
Modifiche allo Statuto e Regolamento
Art. 43 — Le modifiche allo Statuto e al Regolamento possono essere deliberate solo dall’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata. La procedura è stabilita dagli art. 23 capoverso 3, 24 e 35 lettere k) e l).
Capo XII
Scioglimento dell’Associazione
Art. 44 — L’Associazione si scioglie ove l’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata a richiesta della metà più uno dei soci professionisti e pubblicisti, lo decida con voto favorevole di tre quarti di tutti i soci iscritti all’Associazione, sia professionisti che pubblicisti. In tal caso l’Assemblea nominerà a maggioranza semplice dei suddetti presenti uno o più liquidatori, dando nello stesso tempo ai medesimi le direttive e i tempi per la destinazione dei beni a liquidazione ultimata.