Statuto

  • Capo 1: Costituzione e scopi dell'associazione

    Art. 1 — È costituita, con sede in Roma, una Associazione di corrispondenti di organi di informazione esteri, denominata «Associazione della Stampa Estera in Italia».

    Art. 2 — L'Associazione si propone di promuovere fra i suoi soci rapporti di solidarietà, di facilitare loro l'esercizio della profes­sione, di garantire loro l'indipendenza e, in generale, di tutelare e difendere i loro interessi professionali. Essa si propone, altresì, di stabilire e di mantenere rapporti di collaborazione con le organiz­zazioni consorelle in Italia ed all'estero.

    Art. 3 — Possono essere costituite Sezioni dell'Associazione in altre città d'Italia con competenza interregionale. I regolamenti delle Sezioni dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo parere della Commis­sione fiduciaria, e ratificati dall'Assemblea nei sei mesi successivi. I regolamenti delle Sezioni non potranno essere in contrasto con le linee essenziali del presente Statuto.

    Art. 4 — È costituita la Sezione Alta Italia con sede in Milano.

  • Capo 2: I soci

    Art. 5 — L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
    a) Professionisti
    b) Pubblicisti 
    c) Onorari
    d) Aderenti

    Art. 6 — Soci professionisti possono essere i giornalisti retri­buiti e accreditati, che non esercitano altra attività professionale all'infuori del giornalismo e che abitino in Italia in qualità di:
    a) corrispondenti di quotidiani e di periodici di informa­zione, di agenzie di stampa e di servizi giornalistici di radio e di televisione, con sedi all'estero;
    b) corrispondenti fotogiornalisti, di nazionalità straniera, di un organo di informazione con sede all'estero;
    e) direttori e redattori, di nazionalità straniera, di quoti­diani pubblicati in Italia in lingua estera.

    Art. 7 — Soci pubblicisti possono essere i collaboratori, retri­buiti e accreditati, degli organi di informazione di cui al preceden­te art. 6 ma che non abbiano tutti i requisiti necessari per essere ammessi quali soci professionisti. Essi non possono svolgere contemporaneamente attività incompatibili con il giornalismo.

    Art. 8 — Soci onorari possono essere coloro che per il prestigio di cui godono o per i meriti che abbiano acquisito siano nominati tali dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere della Commissione fiduciaria.

    Art. 9 — Possono essere nominati Soci aderenti gli addetti stampa o culturali delle Ambasciate o Legazioni accreditate presso il Governo Italiano o la Santa Sede; gli scrittori ed editori letterari di nazionalità estera residenti in Italia; gli addetti stampa delle organizzazioni straniere o internazionali in Italia e quanti, per le loro funzioni, collaborino con la stampa estera.

    Art. 10 — L'ammissione all'Associazione non costituisce dirit­to. Pertanto le candidature possono essere respinte dal Consiglio Direttivo senza obbligo di darne motivazione.
    L'appartenenza all'Associazione cessa quando vengano a mancare le condizioni previste per l'ammissione — salvo i casi di cui al successivo art. 13 — oppure quando un socio manchi di adempiere ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, o per dimissioni. Il socio può essere escluso per gravi motivi.
    Le norme relative all'ammissione, cessazione, sospensione ed esclusione sono fissate dal Regolamento.

    Art. 11 — II diritto di voto in assemblea è riservato ai soli soci professionisti e pubblicisti. I soci onorari possono assistere all'As­semblea col diritto di intervento. I soci aderenti possono assistere, ma senza diritto di intervento. I soci professionisti hanno la priori­tà alle eventuali agevolazioni concesse tramite l'Associazione.

    Art. 12 — I soci di tutte le categorie non possono appartenere ad organizzazioni i cui scopi siano in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione.

    Art. 13 — II socio che cessi, anche temporaneamente, di eser­citare la propria attività giornalistica e che non ne svolga altra incompatibile, può continuare a fare parte dell'Associazione per un altro anno se vi appartiene da almeno tre anni, per due anni se vi appartiene da almeno cinque, e senza limite di tempo se vi appar­tiene da almeno 20 anni. Il socio che si trovi nelle predette condi­zioni è partecipe di tutti i diritti e doveri della propria categoria salvo l'eleggibilità a membro degli organi di cui al successivo art. 17, lettere b), e), d).

    Art. 14 — I soci sono tenuti a conformarsi nei rapporti reci­proci associativi e professionali ai principi della lealtà e della correttezza.

    Art. 15 — Ogni socio è tenuto a notificare per iscritto al Consiglio Direttivo qualsiasi mutamento avvenuto nella sua situazione profes­sionale, nonché nei dati riportati nell'annuario dell'Associazione.

    Art. 16 — La tassa di ammissione, le quote sociali ed altri contributi da versarsi da parte dei soci vengono decisi dall'Assem­blea Generale. I soci onorari sono esenti da qualsiasi quota o contributo.

  • Capo 3: Gli organi dell'associazione

    Art. 17 — Gli organi dell'Associazione sono:
    a) l'Assemblea Generale
    b) il Consiglio Direttivo
    c) il Collegio dei Sindaci
    d) la Commissione fiduciaria
    e) il Comitato Credenziali

     

    Capo IV 
    L'Assemblea Generale

    Art. 18 — L'Assemblea Generale è la riunione dei soci debita­mente convocata; essa può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da chi viene designato dal Consiglio Direttivo.

    Art. 19 — L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata due volte all'anno, nel mese di febbraio e nel mese di ottobre.

    Art. 20 — Nella sua sessione di febbraio, l'Assemblea Generale ordinaria discute e delibera sulle relazioni riguardanti l'attività sociale, la gestione e la situazione finanziaria, elegge i membri della Commissione di Scrutinio e del Comitato Credenziali di cui ai successivi art. 33, capoverso 3, e art. 39. Essa inoltre approva il bilancio preventivo per l'anno solare in corso e delibera sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno e su quelle inserite, nel corso della riunione stessa, fra le «Varie ed eventuali».

    Art. 21 — Nella sua sessione di ottobre, l'Assemblea Generale ordinaria si riunisce per sentire la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale svolta nel semestre precedente, per eleggere i membri della Commissione fiduciaria, ai sensi dell'Art. 36, e per deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno o su quelle inserite, nel corso della riunione stessa, fra le “Varie ed eventuali».

    Art. 22 — L'Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta della Commissione fiduciaria, o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci professionisti, oppure per delibera di una Assemblea Generale ordinaria, presa a maggioranza semplice dei presenti aventi dirit­to di voto.
    Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 15 giorni, e per una data non oltre ai 45 giorni, dalla decisione del Consiglio Diret­tivo o dal ricevimento della richiesta. Nel caso contrario la convo­cazione viene fatta dal Presidente della Commissione fiduciaria.
    L'Assemblea Generale straordinaria può deliberare esclusiva­mente sugli argomenti per i quali è stata convocata.

    Art. 23 — L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci professionisti aventi diritto di voto, non computando i membri del Consiglio Direttivo.
    L'Assemblea Generale ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei convenuti.
    L'Assemblea generale straordinaria in seconda convocazione è valida se è presente almeno un quarto dei soci professionisti aven­ti diritto di voto.

    Art. 24 — L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei soci professionisti e pubblicisti presentì salvo le votazioni sulle proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento per le quali occorre il voto favorevole di due terzi. A parità di voti decide il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.

    Art. 25 — Le operazioni di voto nel corso delle Assemblee sono presiedute da tre scrutatori, soci professionisti, di nazionalità diversa, nominati dall'Assemblea Generale all'inizio della seduta.
    I tre scrutatori, forniti di un elenco aggiornato degli aventi diritto di voto, entrano in funzione non appena nominati e cessano dall'incarico al termine dei lavori dell'Assemblea.

    Art. 26 — I verbali delle Assemblee Generali devono essere tenuti a disposizione dei soci ed affissi, in estratto, all'albo entro tre giorni dalla fine della seduta.
    La procedura nei casi di contestazione del verbale è stabilita dal Regolamento.

     

    Capo V
    II Consiglio Direttivo

    Art. 27 — L'Associazione è amministrata dal Consiglio Diretti­vo conformemente allo Statuto e Regolamento.
    Il Consiglio Direttivo attua le delibere della Assemblea Genera­le, sovrintende alle attività dell'Associazione, provvede a quanto occorra per il raggiungimento dei fini della medesima, tutela la libera esplicazione dell'attività professionale dei soci e interviene immediatamente presso chi di competenza ogni qualvolta tale atti­vità venga ingiustamente ostacolata o impedita.
    Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri, di cui undici soci professionisti e un socio pubblicista eletti direttamente, oltre ad un rappresentante delegato dalla Sezione Alta Italia, tutti appartenenti alla Associazione da almeno due anni.

    Art. 28 — Le cariche di:
    - Presidente
    - due Vice Presidenti
    - Segretario
    - Vice Segretario
    - Tesoriere
    vengono attribuite a membri del Consiglio Direttivo, soci professionisti di cittadinanza straniera, secondo le norme del Rego­lamento. Il rappresentante della Sezione Alta Italia non può rivestire le suddette cariche.

    Art. 29 — Non possono essere eletti al Consiglio Direttivo più di due soci professionisti della stessa nazionalità.
    Il Consigliere pubblicista ed il rappresentante della Sezione Alta Italia non prendono parte alle votazioni del Consiglio qualora la loro partecipazione porti a più di due il numero dei votanti della stessa nazionalità.

    Art. 30 — I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un anno. Essi potranno esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere membri del Consiglio Direttivo nei dodi­ci mesi successivi.

    Art. 31 — II Presidente ha la rappresentanza della Associazio­ne in giudizio e verso terzi congiuntamente a un membro del Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce uno dei Vice Presi­denti.
    Il Segretario esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza ordinaria.                         

    Art. 32 — II Consiglio Direttivo è coadiuvato da Comitati incaricati di svolgere specifiche attività nella vita associativa. Esso ha la facoltà di affidare particolari incarichi anche a singoli soci.

    Art. 33 — Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono immediatamente dopo la chiusura dei lavori della sessione di febbraio dell'Assemblea Generale ordinaria, oppure di quella straordinaria prevista all'articolo 35/m. Esse sono predisposte dal Comitato per le Candidature e presenziate dalla Commissione di Scrutinio.
    Il Comitato per le Candidature, nominato dalla Commissione fiduciaria, è composto da sei membri, di cui cinque soci professionisti di diversa nazionalità ed un socio pubblicista, appartenen­ti da almeno due anni all'Associazione.
    La Commissione di Scrutinio, eletta dall'Assemblea Generale, è composta da cinque membri ed un supplente, soci professionisti da almeno tre anni. Essa entra in funzione immediatamente dopo la fine dei lavori dell'Assemblea Generale.
    Non possono far parte del Comitato per le Candidature e della Commissione di Scrutinio i membri del Consiglio Direttivo e quel­li della Commissione fiduciaria.
    Il Comitato e la Commissione sono presieduti dai loro rispetti­vi membri più anziani per appartenenza all'Associazione. Essi rimangono in carica fino alla proclamazione degli eletti.

     

    Capo VI 
    II Collegio dei Sindaci

    Art. 34 — II Collegio dei Sindaci provvede al controllo dell'am­ministrazione finanziaria dell'Associazione e redige annualmente la sua relazione per l'Assemblea Generale, da allegare al bilancio. Tale relazione dovrà essere resa nota ai soci mediante affissione all'albo almeno 7 giorni prima della data fissata per la sessione di febbraio dell'Assemblea Generale ordinaria.
    Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri, soci profes­sionisti di diversa nazionalità e appartenenti all'Associazione da almeno tre anni, eletti nello stesso tempo e con le stesse modalità stabilite per le elezioni del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica un anno e possono esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere Sindaci nei dodici mesi successivi.
    I posti resisi vacanti nel Collegio dei Sindaci durante l'anno saranno coperti dai candidati non eletti nel corso dell'ultima elezio­ne nell'ordine decrescente dei voti ricevuti.
    I subentrati rimangono in carica fino alle prossime elezioni, ma tale periodo non va contato agli effetti della rieleggibilità.

    Capo VII
    La Commissione Fiduciaria

    Art. 35 — La Commissione fiduciaria:
    a) .interpreta lo Statuto ed il Regolamento;
    b) definisce i rapporti e le eventuali controversie tra Sede Centrale e Sezioni;
    e) delibera sugli eventuali reclami proposti dai Soci in merito alle candidature, votazioni e verbali delle assemblee;
    d) decide sulla concordanza statutaria dei deliberati e procedure degli organi dell'Associazione e sull'operato delle Commissioni e dei Comitati;
    e) decide sui contrasti sorti tra i diversi organi dell'Asso­ciazione e tra questi ed i singoli soci;
    f) delibera su eventuali controversie di carattere professio­nale tra i soci e su ogni questione coinvolgente la lealtà e corret­tezza reciproca, su richiesta di almeno una tra le parti interessate;
    g) esprime il proprio parere sulle nomine a soci onorari prima che esse vengano presentate all'Assemblea Generale;
    h) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione e di sospensione;
    i) nomina i membri del Comitato per le Candidature;
    ;') esprime il proprio parere su tutti i casi sottoposti al suo giudizio dal Consiglio Direttivo;
    k) esamina preventivamente le proposte di modifica allo Statuto e Regolamento, che ad essa saranno sottoposte almeno 15 giorni prima dell'Assemblea straordinaria a tal fine convocata e presenta a questa le proprie relazioni in merito;
    /) approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento deli­berate dall'Assemblea straordinaria entro 5 giorni dalla stessa, o le rinvia unitamente ad una relazione ed eventuali proposte di corre­zioni a nuova Assemblea straordinaria da convocare entro e non oltre 15 giorni. Qualora quest'ultima confermi le modifiche origi­nali queste diventano definitive;
    m) convoca direttamente l'Assemblea Generale straordinaria in caso che si producano contemporaneamente vacanze di più di cinque membri del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Commissione fiduciaria o da chi per lui designato dalla Commissione stessa.

    Art. 36 — La Commissione fiduciaria è composta dai soci professionisti ex-Presidenti dell'Associazione e da sette membri elet­ti annualmente, fra i quali non più di due possono appartenere ad una stessa nazionalità. Essi sono eletti con voto segreto dall'Assem­blea Generale ordinaria nella sua sessione di ottobre fra i soci profes­sionisti aventi almeno quattro anni di appartenenza all'Associazione.

    Art. 37 — Entro i tre giorni dall'elezione di cui al precedente articolo, la Commissione fiduciaria si riunisce, convocata dal suo componente più anziano per appartenenza all'Associazione, per aggiornare l'elenco dei suoi membri e per procedere all'elezione del suo Presidente, di nazionalità estera, e dei suoi Vice Presidenti. I soci ne saranno informati mediante l'affissione all'albo.

    Art. 38 — La Commissione fiduciaria può essere convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o, collettivamente, da cinque dei suoi componenti. La presenza della metà più uno dei suoi membri è necessaria perché essa possa deliberare.
    Essa delibera a maggioranza di voti.

     

    Capo VIII
    II Comitato Credenziali

    Art. 39 — II Comitato Credenziali è composto da cinque membri effettivi ed un supplente, eletti con voto segreto dall'As­semblea Generale ordinaria nella sua sessione di febbraio.
    I membri del Comitato Credenziali, soci professionisti di diver­sa nazionalità, appartenenti all'Associazione da almeno tre anni, sono eletti per un anno. Essi possono esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere membri del Comitato Credenziali nei dodici mesi successivi. Presidente del Comitato è di diritto il membro eletto con il maggior numero di voti; a parità di voti il più anziano per appartenenza all'Associazione.
    Se per qualsiasi motivo si producono più di tre vacanze duran­te l'anno in seno al Comitato Credenziali, la Commissione Fiduciaria chiede al Presidente del Consiglio Direttivo di convocare l'As­semblea Generale straordinaria nel termine di sei settimane per procedere a elezioni integrative.

    Art. 40 — II Comitato Credenziali esamina le domande di ammissione e di riammissione, e accerta la permanenza dei requi­siti nei soci. Su tali questioni presenta al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni scritte e motivate.

     

    Capo IX 
    Gestione finanziaria

    Art. 41 — II fondo comune ed i Fondi speciali sono ammini­strati dal Tesoriere secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
    Il fondo comune è costituito dai beni dell'Associazione ed è alimentato dalle quote dei soci, dai contributi dei terzi, da dona­zioni e lasciti.
    I fondi speciali sono costituiti ed alimentati da introiti destina­ti a scopi particolari dalla loro fonte o secondo le norme dello Statuto o del Regolamento.
    Coloro che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all'As­sociazione, o ne sono esclusi, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

     

    Capo X
    Regolamento

    Art. 42 — Quanto non previsto dallo Statuto può essere stabilito dal Regolamento, le cui disposizioni sono vincolanti al pari di quelle dello Statuto.

    Capo XI 
    Modifiche allo Statuto e Regolamento

    Art. 43 — Le modifiche allo Statuto e al Regolamento possono essere deliberate solo dall'Assemblea Generale straordinaria appo­sitamente convocata. La procedura è stabilita dagli artt. 23 capo-verso 3, 24 e 35 lettere k) e l).

    Capo XII 
    Scioglimento dell'Associazione

    Art. 44 — L'Associazione si scioglie ove l'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata a richiesta della metà più uno dei soci professionisti, lo decida con voto favorevole di tre quarti di tutti i soci iscritti all'Associazione, sia professionisti che pubblicisti. In tal caso l'Assemblea nominerà a maggioranza semplice dei suddetti presenti uno o più liquidatori, dando nello stesso tempo ai medesimi le direttive per la destinazione dei beni a liquidazione ultimata.

    Capo XIII
    Norme transitorie

    Art. 45 — II presente Statuto e l'annesso Regolamento entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata.

    Art. 46 — L'Assemblea Generale straordinaria convocata per l'approvazione del presente Statuto e dell'annesso Regolamento, in parziale deroga del precedente art. 21 e conformemente al prece­dente Art. 36, elegge i sette soci professionisti che, unitamente agli ex-presidenti, compongono la Commissione fiduciaria. Questa si costituirà a norma del precedente art. 37 e rimarrà in carica fino alla prossima sessione di ottobre dell'Assemblea Generale ordinarti.

    Art. 47 — La Commissione fiduciaria, eletta a norma del precedente art. 46, può convocare di propria iniziativa una nuova Assemblea Generale straordinaria entro il mese di ottobre 1969, qualora riscontri contraddizioni di forma o di sostanza nel presen­te Statuto e Regolamento, onde proporre le correzioni necessario specificandole nell'ordine del giorno.

    Art. 48 — II Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Comitato Credenziali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono confermati fino al termine del loro attua­le mandato.
    Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Comitato Credenziali saranno applicabili rispettivamente i precedenti artt. 30, 34 e 39 se, alla scadenza del loro attuale manda­to, avranno compiuto i periodi massimi di permanenza nelle loro cariche stabiliti dai suddetti articoli.